Per effetto del DLgs.156/2015, dal 01/01/2016 l'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo si colloca tra i cd. "interpelli probatori" (art. 11 c. 1 lett. b) L. 212/2000). L'istanza è ora facoltativa, ma nelle caselle "Imposta sul reddito-società non operativa" e "Imposta sul reddito-società in perdita sistematica" di Unico (righi RS116 di Unico SC e RS11 di Unico SP 2016) occorre segnalare le alternative situazioni in cui versa la società (codice "1" in caso di accoglimento, codice "2" in caso di mancata presentazione e codice "3" in caso di risposta negativa, qualora si ritengano sussistenti le condizioni per la disapplicazione). Analoghe indicazioni vanno fornite ai fini IRAP e IVA.
La mancata indicazione del codice "2"e"3" (omissione o incompletezza delle segnalazioni previste dall’art.30 co.4-quater L.724/94) determina l'irrogazione di una sanzione da €.2.000 a €.21.000 (art. 8 DLgs. 471/97); E’, in ogni caso, possibile sanare dette violazioni mediante ravvedimento operoso.
L'interpello deve essere preventivo, a pena di inammissibilità. Il termine ultimo per l'invio dell'istanza è individuato nel termine per l'invio della dichiarazione (30/09 per i soggetti “solari”). Tuttavia, posto che le domande di disapplicazione delle norme antielusive vanno presentate alla DRE competente almeno 120 giorni (per effetto del DLgs.156/2015, anziché in 90 giorni) prima della scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per Unico 2016, l’istanza di interpello dovrà essere presentata entro il 2/06/2016 (tramite PEC) o il 01/06/2016 (consegna a mano o plico raccomandato).