L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, rivolto alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31/12/2019, acquistano beni strumentali “nuovi” nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
In particolare, è stato precisato quanto segue:
- ambito soggettivo: rientrano nell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica) ed i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1/01/2016
- credito d’imposta: la misura dell’agevolazione è differenziata come segue:
20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento
- all’ampliamento di uno stabilimento esistente
- alla diversificazione della produzione per ottenere nuovi prodotti
- ad un cambiamento “fondamentale” del processo produttivo
- determinazione credito d'imposta:
- l'investimento lordo è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili
- il valore degli investimenti va determinato in base al costo storico, non rilevando la maggiorazione del 40% del costo per effetto dei "super-ammortamenti"
- ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito d'imposta, l'investimento lordo va decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta (esclusi i "super-ammortamenti") relativi ai beni delle stesse categorie appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.