La “Contabilità presso terzi”, ammessa per i soli contribuenti mensili che abbiano affidato a terzi (commercialista, associazione di categoria, ecc.) la tenuta della propria contabilità:
- consente di effettuare il calcolo della liquidazione periodica dell’IVA con riferimento all’imposta esigibile e detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel secondo mese precedente.
- senza comportare un differimento dei termini di registrazione, nè dell’esigibilità dell’imposta.
Ciò comporta l’insorgere di un conguaglio in dichiarazione Iva, la quale che esclude le operazioni effettuate a dicembre dell’anno precedente (2015) e include quelle di dicembre dell’anno in corso (2016).