La residenza fiscale costituisce il presupposto per la tassazione “su base mondiale” dei redditi prodotti dalle persone fisiche; in caso di contribuente fiscalmente residente all’estero, in Italia vanno tassati i soli redditi “prodotti” in Italia.
In presenza di contribuente trasferitosi all’estero, la residenza fiscale va individuata sulla scorta:
in modo tale da evitare una doppia tassazione sul contribuente.
La norma interna attribuisce rilevanza, oltre al periodo di effettiva permanenza all’estero, anche alla iscrizione all’AIRE, per la quale il DL 50/2017 ha previsto alcune disposizioni antielusive.