Il regime sanzionatorio per il rilascio di un visto di conformità infedele risulta diversificato a seconda della dichiarazione che stato oggetto di controllo, dovendosi distingueretra le seguenti dichiarazioni:
- 730 (precompilato o meno): non si applica una specifica sanzione, ma l’intermediario risponde:
- delle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati applicati al contribuente
- delle sole sanzioni ove proceda a modificare il 730 con dichiarazione integrativa (o comunicazione contienente gli stessi dati ove il contribuente si opponga) prima dei controlli dell’Agenzia
- altre dichiarazioni: si applica la sola “sanzione specifica” in capo all’intermediario (minimo di €. 258).
In relazione alle sanzioni irrogate (per il 730 o altre dichiarazioni) l’intermediario può procedere:
- in assenza di contestazione dell’ufficio: al ravvedimento operoso
- in caso contrario: alla definizione in via agevolata (art. 16 D.lgs 472/97).