La conversione in legge del “Decreto Rilancio” ha portato una serie di modifiche alla nuova detrazione maggiorata del 110% per determinate spese riferite agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Tra le principali modifiche si evidenzia quanto segue:
- ambito soggettivo: la detrazione viene ampliata agli ETS (ed ASD/SSD per determinati interventi)
- ambito oggettivo: la detrazione
- è fruibile in relazione a non più di 2 unità immobiliari (non rileva se abitazione principale o meno), potendosi cumulare quella riferita ad interventi sulle parti comuni condominiali
- il limite di spesa agevolabile, variabile in funzione della tipologia di immobile, è stato oggetto di modifica
- risultano ora esclusi gli interventi su unità immobiliari classate A1, A8 e A9
- è stata inserita la demolizione e ricostruzione fedele dell’edificio; inoltre sono state ampliate le fattispecie ammesse riferite alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento
- valgono regole particolari per gli interventi su edifici oggetto di vincolo storico/artistico
- cessione del credito/sconto in fattura: l’opzione risulta:
- estesa a tutti i bonus edili per le spese sostenute nel 2020 e 2021
- è applicabile anche i singoli SAL (che non possono essere più di 2 per un importo minimo del 30% se riferiti a interventi detraibili al 110%)
- adempimenti: è sempre dovuta l’asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato; il visto di conformità, al contrario, è richiesto solo solo in caso opzione per la cessione del credito/sconto in fattura.
Per l’operatività della detrazione del 110% occorre attendere l’emanazione del DM attuativo che disporrà i requisiti minimi che devono soddisfare gli interventi ed andranno richiamati nell’asseverazione.