Info Fisco 131 / 2125/11/2021Bonus investimenti - I chiarimenti della prassi (1 parte)Nel corso del 2020 e 2021 l’Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla Legge di Bilancio 2020, modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e, più di recente, dal DL Sostegni-bis. Tra quelli più rilevanti si evidenzia quanto segue: investimenti (in beni 4.0 o meno) effettuati dal 16/11/2020: nel caso in cui alla data del 15/11/2020: si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20: gli investimenti (se completati entro il 30/06/2021) restano incardinati nella disciplina previgente (bonus targato 2020) in caso contrario: si applica la nuova disciplina (bonus targato 2021) riporto delle quote di credito inutilizzate: l’eventuale quota di agevolazione non utilizzata in un anno è liberamente riportabile, senza limiti di tempo, all’annualità successive trasferibilità del credito d’imposta: il credito d’imposta risulta trasferibile in caso di: operazioni aziendali straordinarie: se l’avente causa acquisisce il bene oggetto dell’investimento (incluso il trasferimento all’erede del de cuius che prosegue l’attività) soggetti trasparenti: le Srl in trasparenza/società di persone/imprese familiari possono (facoltà) trasferire il credito d’imposta ai soggetti cui viene imputato reddito beni di costo non superiore a . 516,46: l’investimento è agevolabile indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile (di deduzione integrale nell’anno o di ammortamento) cumulo: l’investimento va assunto al lordo di eventuali contributi pubblici ed è cumulabile con altre agevolazioni nel limite massimo di intensità di aiuto costituito dal costo di acquisizione del bene rilevanza del DURC: l’assenza dei requisiti per l’ottenimento del DURC all’atto di ciascuna compensazione comporta la sanzione del 30 per indebito utilizzo (anche per i professionisti) recapture: in relazione alla rideterminazione del credito d’imposta, il procedimento: si applica in caso di mancato esercizio del riscatto/cessione del contratto entro il 31/12 del 2 esercizio successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene (è escluso nel lease-back) non si applica in caso di furto comprovato la denuncia alla P.S.