Il decreto “Sostegni-bis” ha (re) introdotto la possibilità di emettere la nota di credito di sola Iva:
- dal momento in cui il cessionario/committente moroso risulta assoggettato ad una procedura concorsuale
- e non più a partire dalla data di cessazione di tale procedura (con il riscontro della relativa infruttuosità)
a decorrere dalle procedure concorsuali aperte dal 26/05/2021.
Nell’ambito del recente Videoforum del 25/01/2022, i funzionari dell’Agenzia Entrate hanno ritenuto che
- l’instaurazione della procedura costituisce il termine iniziale per l’emissione della nota di variazione
- il contribuente può decidere di attendere, comunque, l’ultimazione della procedura.
Il curatore della procedura concorsuale non è più tenuto alla annotazione della nota di credito ricevuta.