Per la detrazione dell’Iva è richiesto, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche la concreta ricezione (ed annotazione nel registro acquisti) della fattura che certifica l’operazione di acquisto.
Per le fatture a cavallo d’anno, per le quali la fattura è stata emessa nel 2021, e risulta:
- ricevuta (data SDI) nel 2021 ed annotata solo nel 2022: si annota “separatamente” tra gli acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva 2022 (anno 2021), senza rientrare in una liquidazione Iva
- ricevuta nel 2022 ed annotata a gennaio: risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione di gennaio.
In tale sede non è applicabile il più ampio termine per l’annotazione di cui al DL 119/2018; infatti:
- in generale: la detrazione spetta anche ove l’annotazione sul registro acquisti avvenga entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione (con imputazione al mese precedente)
- in deroga: tale concetto non si applica per le fatture “a cavallo d’anno”.