L'IMU relativa agli immobili strumentali (per natura o per destinazione) risulta deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, secondo un principio “di cassa”.
La percentuale di deducibilità, modificata più volte nel tempo, è fissata in ragione dell’anno d’imposta per cui risulta dovuta l’IMU; in particolare per l’Imu dovuta:
In dichiarazione dei redditi occorre operare la riconciliazione rispetto alle risultanze contabili tramite apposite variazioni.
Ai fini dell’Irap l’imposta risulta sempre indeducibile.