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MONITORAGGIO FISCALE (art. 16) – CONFERMA E’ confermata la sostituzione del co. 1 dell’art. 1, DL n. 167/90, con la quale è disposto che: gli intermediari bancari/finanziari che intervengono, anche tramite movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui alla lett. s), co. 2, art. 1, del D.lgs. 231/2007 (denaro contante/virtuale, assegni e vaglia postali, e, più in generale, ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire fondi, valori o disponibilità finanziarie) sono tenuti a trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi a dette operazioni (anche se effettuate in valuta virtuale) di importo pari o superiore a 5.000 (in luogo di . 15.000) senza dover individuare le cd. operazioni frazionate. a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.