Gli obblighi di ricapitalizzazione al ricorrere di perdite di bilancio, dopo un periodo di “sterilizzazione” facoltativa quinquennale delle perdite realizzate dal 2020 al 2022, torna ad essere quella ordinaria, che distingue tra le perdite (incluse quelle pregresse) superiori a 1/3 del capitale sociale che:
differenziandone il relativo trattamento.
Quest’anno non si potrà, pertanto, sospendere gli effetti della eventuale perdita 2023; tuttavia, tra le perdite pregresse che assumono rilevanza per gli obblighi di cui sopra non rientrano ancora quelle “sterilizzate”.
Peraltro, in assenza di chiarimenti ufficiali, non vi è ancora certezza sulle modalità di calcolo delle perdite da sterilizzare, essendosi, a tal fine, imposti due diversi orientamenti.
Si noti, infine, che la citata sterilizzazione non opera per la verifica della “continuità aziendale”.