L’Agenzia delle Entrate, nella recente Circ. n. 12 del 31/05/2024, ha chiarito che, con modifica dell’orientamento precedentemente espresso nella CM 6/2015:
- anche alle violazioni commesse in relazione ai mod. CU
- trova applicazione il ravvedimento operoso, con il relativo abbattimento delle sanzioni.
In relazione queste ultime si ricorda che
- la sanzione edittale (di €. 100) e la sanzione massima per singolo sostituto (€. 50.000)
- viene ridotta a, rispettivamente, a 1/3 (€. 33,33) ed a €. 20.000 nel caso di regolarizzazione entro 60 giorni dal termine.
La sanzione non si applica nel caso di reinvio del modello corretto entro 5 giorni dall’eventuale scarto.