La deducibilità dei costi ai fini dell’IRAP si fonda sul principio della derivazione dal bilancio, diversamente dall’IRES che richiede, anche, la necessaria sussistenza della inerenza.
Tale ultimo principio non è invece specificatamente normato ai fini dell’IRAP anche se tale spazio vuoto è stato colmato dai chiarimenti di prassi e della giurisprudenza. In particolare, l’Agenzia ritiene che:
Tale ultimo aspetto è stato sviluppato di recente dalla Cassazione che è giunta ad affermare che la deduzione di costi, ai fini dell’Irap, in misura superiore ai limiti fissati ai fini dell’IRES, legittima l’attività accertativa dell’ufficio posto che l’onere della prova, nel caso di specie, incombe sul contribuente che deve dimostrare l’inerenza della maggiore entità del costo sostenuto rispetto alle soglie fissate dal legislatore.