In occasione di un recente Videforum organizzato dalla stampa specializzata, i funzionari dell’Agenzia hanno chiarito il trattamento da riservare alle fatture a cavallo d’anno ai fini reddituali per le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il regime “del registrato”. In particolare nel caso:
- di fornitore che a fine 2024 si limita a predisporre la fattura, con invio allo SDI nei primi giorni del 2025
- non potrà “annotare” la fattura nel 2024, posto che questa non può essere ancora considerata “emessa”
- e, dunque, il componente non può che partecipare al reddito del periodo 2025 (anno di annotazione).
Concetto speculare opera sul cliente, ove anch’esso in regime semplificato con l’opzione “per il registrato”.
Quanto precede prescinde, peraltro, dagli aspetti Iva, e cioè, dal momento in cui l’Iva:
- si rende esigibile sul fornitore (a tal fine occorre fare riferimento al campo “data fattura” nell’ambito della fattura elettronica, non al momento di trasmissione allo SDI)
- risulti detraibile per il cliente (si noti che per le fatture a cavallo non è applicabile il più ampio termine per l’annotazione, che la ammette entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).