Il contribuente, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, può optare per la richiesta di rimborso, la quale:
- è ammessa solo in presenza di determinati requisiti (tra cui l’ingresso al regime forfettario dal 2025)
- necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente:
- d’importo non superiore a €. 30.000: per la generalità dei casi
- d’importo non superiore a €. 50.000 nel caso di punteggio Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2023 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2022 e 2023 (incrementato a €. 70.000 ove i citati punteggi, anche singolarmente, risultino almeno pari a 9, come avviene in caso di adesione al CPB 2024-2025)
- in caso di contribuenti “non a rischio” che presentano il mod. Iva “vistato”, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA.
Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.