A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (periodo 2026 per i soggetti con periodo “solare”) gli ETS (iscritti al RUNTS) potranno cominciare ad utilizzare i regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore. In particolare, risultano applicabili i seguenti regimi agevolati:
- regime forfetario applicabile per tutti gli ETS non commerciali, a prescindere dal volume dei ricavi realizzati; il regime opera ai soli fini dei redditi
- regime forfettario riservato alle OdV/APS con ricavi non superiori a € 85.000; il regime (analogo a quello previsto per le persone fisiche in regime forfettario) opera sia ai fini dei redditi che dell’Iva
Per quanto, infine, attiene al regime agevolato ex L. 398/91, questo risulta applicabile:
- dalle sole associazioni/società sportive dilettantistiche non ETS (non iscritte al RUNTS)
- non risultando più applicabile per nessun altro ente, associativo o meno.