
Nell’ambito delle procedure di natura "concorsuale”, in relazione alla determinazione del reddito imponibile, le sopravvenienze attive riferite alla riduzione dei debiti in bilancio non rilevano:
la cui individuazione con riferimento alle nuove procedure introdotte dal “Codice della crisi e dell’insolvenza” (Dlgs n. 14/2019) è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della legge di bilancio 2025.
Disposizione analoga opera anche per quanto attiene le plusvalenze.