L’Agenzia delle Entrate ha recentemente avuto modo di chiarire che gli interessi passivi corrisposti
- in sede di conciliazione giudiziale: avendo “funzione compensativa” nel ritardo dell’esazione del tributo, sono deducibili ai fini dei redditi indipendentemente dalla natura delle imposte a cui si riferiscono
- in sede di ravvedimento operoso: possedendo una natura “moratoria”, vanno considerati “accessori” al tributo cui si riferiscono e ne seguono, pertanto, il regime di deducibilità.
Con l’occasione, si propone una disamina della questione riferita alla deducibilità applicata, più in generale, agli interessi passivi applicati negli atti emessi dall’Agenzia delle entrate.