La dichiarazione inviata telematicamente si considera presentata solo con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.P.R. n. 322 del 1998. Di conseguenza la dichiarazione scartata (ad esempio per errore di trasmissione per dati non conformi alle specifiche tecniche) o per cui manchi tale ricevuta va considerata omessa, legittimando il recupero del credito di imposta in essa evidenziato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11828 del 12 maggio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando la cartella di pagamento emessa per mancato riconoscimento di un credito di imposta utilizzato in compensazione.