Atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo d'impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, è da ritenersi ammissibile l’appello con cui l’amministrazione finanziaria richiama le argomentazioni contenute nell’atto impugnato nel caso in cui siano incompatibili e servano a confutare i criteri della decisione adottati dalla Ctp.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 16037 del 27 giugno con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la pronuncia della Ctr Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio in relazione ad una controversia avente ad oggetto un avviso di rettifica di valore di un immobile.