La soccombenza reciproca, necessaria per disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ricorre allorché si verifichi all’interno del singolo grado di giudizio, non quando la parte, soccombente nel primo grado di giudizio, risulti poi totalmente vittoriosa in appello. E’ dunque errato il capo della sentenza di Ctr che abbia disposto nei confronti dell’appellante vittorioso la compensazione delle spese.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 20261 del 22 agosto scorso, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una sentenza della Ctr Lazio che, dopo aver annullato le cartelle di pagamento per tasse automobilistiche aveva disposto la compensazione delle spese di lite sulla base di una presunta soccombenza reciproca dovuta all’esistenza di esiti opposti dei giudizi di primo e secondo grado.