In tema di aiuti di Stato, per il calcolo dell’aggio di riscossione si considera, tra l’altro, l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo che non è l’anno relativo all’imposta non versata ma quello in cui il contribuente ha determinato il quantum da versare in autoliquidazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24536 del 19 ottobre scorso con cui ha accolto il ricorso presentato da una società chiamata a restituire imposte non versate in virtù del regime di esenzione triennale dall'imposta sul reddito, fruito dalle società per azioni a capitale pubblico, istituite ai sensi dell'art.22 della legge n. 142/1990, per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 3, comma 70, della legge n.549/1995 e dell'art.66, comma 14, del d.l. n.427/1993.