In tema di validità temporale della lista Falciani, gli investimenti e le attività detenute all’estero si presumono come redditi in nero, con relativo raddoppio delle sanzioni, solo dopo il 2009, anno di entrata in vigore della legge n. 78. Ciò per la natura sostanziale della norma che ne impone solo un’applicazione pro futuro; una diversa interpretazione porrebbe il contribuente in una condizione disfavore pregiudicandone l’esercizio del diritto di difesa in quanto, sulla base della norma antecedente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione della documentazione difensiva.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2662 del 2 febbraio scorso con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.