In tema di imposta di registro, nell'ipotesi di collegamento negoziale fra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca (e senza una successiva cessione delle quote societarie), tale per cui la complessiva operazione economica risulti oggettivamente qualificabile come una compravendita, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 va interpretato, alla luce dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente (ossia appunto una compravendita), non ostandovi che l'imposta di registro sia formalmente un'imposta d'atto.
La norma di cui all’art. 20 dpr n. 131/1986 ha natura di norma interpretativa e non antielusiva ed impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti: ciò perché l'imposta di registro va dunque correlata alla causa concreta dell'operazione, in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 4589 dello scorso 28 febbraio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.