L’ammissione all'applicazione della pena su richiesta della parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è subordinata, per tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, o all'integrale estinzione del debito tributario, compresi oneri e accessori, ovvero all'ipotesi di ravvedimento operoso. Tale accertamento spetta al giudice del merito e deve essere annullata la pronuncia da cui non risulta tale verifica.