In materia di IVA, l'esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne deriva che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 Codice civile - e non al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 - in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 11628 del 14 maggio con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.