Il liquidatore di una società è responsabile del reato di omesso versamento Iva solo quando ha distratto l’attivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17727 del 29 aprile 2019, con cui ha annullato la condanna a carico del liquidatore di una società, aderendo ad una tesi più garantista secondo cui la responsabilità penale dei liquidatori per l’omesso versamento di imposte non scatta in ogni caso, ma solo se e nella misura in cui essi, nel procedere ai pagamenti entro la data fissata per la dichiarazione annuale, abbiano soddisfatto crediti considerati di ordine inferiore dalla legge ovvero quando distraggano l’attivo della società in chiusura al fine di non pagare i tributi.