Il giudizio di Cassazione si estingue di diritto in caso di rottamazione della cartella Inps. Nulla va disposto sulle spese di giudizio perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore risulti resistente non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Sono questi i principi affermati dalla Suprema corte che, con l’ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per adesione della società alla definizione agevolata prevista dalla legge 172 del 2017.