La prescrizione per la riscossione dei tributi locali quali Ici, Tarsu ed Iciap è quinquennale dato che la cartella di pagamento notificata e non impugnata non vale a convertire questo termine nel più lungo termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. solo per le sentenze passate in giudicato.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 27317 del 24 ottobre 2019 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente annullando le cartelle di pagamento relative alle predette imposte locali.