Non c’è litisconsorzio necessario fra Comune ed Equitalia nell’opposizione all’esecuzione forzata mediante iscrizione a ruolo. A tal fine non assume rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito.
Infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente creditore interessato. Si tratta di un onere a fronte del quale il concessionario rischia di rispondere della perdita del credito dovuta al suo operato.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 29798 del 18 novembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava un’intimazione di pagamento da parte dell’allora Equitalia.