Sono deducibili soltanto al 5 per cento e non per intero le spese sostenute dall’avvocato per ristrutturare lo studio legale anche se il contribuente non è il proprietario ma il conduttore dell’immobile oppure utilizza i locali ad altro titolo: la limitazione prevista fiscale, infatti, è indifferente rispetto alla titolarità o meno di diritti reali sul bene. Va esclusa anche la detrazione Iva perché il cespite è accatastato in categoria A2 e l’articolo 19 bis del dpr 633/19 esclude il beneficio fiscale ai fabbricati classificati come abitativi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7226 del 13 marzo 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.