In tema di sanzioni tributarie, una volta definite le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 472/1997, non vi è più alcuna possibilità di restituzione dell’eccedenza, anche se in sede di accertamento con adesione le imposte vengono ridotte e con esse le relative sanzioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 5166 del 26 febbraio 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
A seguito di un avviso di accertamento una società definiva le sanzioni in misura ridotta (al tempo 1/4) e presentava istanza di adesione il cui procedimento si concludeva positivamente con un abbattimento dell’iniziale pretesa impositiva. A questo punto il contribuente richiedeva il rimborso del maggior importo versato a titolo di sanzioni rispetto al calcolo eseguito sulle imposte definite con l'accertamento per adesione. Seguiva il silenzio della Amministrazione e l'instaurazione della controversia sul silenzio-rifiuto.
Il giudizio dinanzi alla Ctp di Napoli si concludeva con il rigetto del ricorso. La decisione era però impugnata dinanzi alla Ctr chje, invece accoglieva l'appello del contribuente.
Di qui il ricorso per Cassazione con cui l’Agenzia delle entrate denunciava, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 472/1997, per avere la Ctr erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso di parte delle somme versate a titolo di definizione agevolata delle sanzioni, a seguito del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate la Cassazione ha ricordato il costante orientamento che attribuisce definitività alla definizione delle sanzioni da parte del contribuente, non potendo la stessa essere messa in discussione da eventi sopravvenuti, favorevoli o sfavorevoli al contribuente stesso.
Infatti, secondo tale orientamento, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato (cfr. Cass. 25577/2017; in senso conforme anche 18740/2015).
La Ctr non ha dato seguito a tali principi senza peraltro offrire una motivazione adeguata della propria presa di posizione. Di conseguenza la sentenza è stata cassata ed il ricorso è stato deciso nel merito col rigetto definitivo dell’istanza del contribuente.