In tema di determinazione della plusvalenza Irpef ex articolo 67 Dpr n. 917 del 1986, la perizia giurata di stima di cui alla legge n. 448/2001 non limita il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, desumendosi da essa unicamente il valore normale minimo di riferimento ma non per questo intangibile, ai fini della tassazione sostitutiva.
L’Amministrazione finanziaria può quindi disattendere sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, l’attendibilità della perizia di stima redatta dal professionista.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 16366 del 30 luglio 2020 con cui ha rigettato il ricorso di una srl.