In materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche, i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle stesse per mezzo del consorzio, pertanto, la doppia fatturazione (nella specie, dal consorzio alle consorziate e da queste all'ente appaltante), formalmente imposta dall'art. 3, comma 3, u.p., D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale, confliggendo la tesi opposta con principi di ragionevolezza e con la natura stessa del consorzio, quando operante in regime di mutualità pura, ovvero come organismo di servizio meramente neutrale nell'attività di impresa dei consorziati, senza intenti lucrativi propri. Il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante impone, dunque, la unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 19786 del 22 settembre 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ribaltando il verdetto dei gradi di merito.