Non è ammissibile la compensazione delle spese di lite quando, anche in virtù del modesto valore economico della controversia, viene vanificato il pregiudizio che il contribuente ha inteso evitare con il ricorso risultato legittimo, in spregio al fondamentale diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
Attingendo al codice di procedura civile, la Cassazione, con l’ordinanza n. 29211 del 21 dicembre 2020, ha accolto in pieno il ricorso di un contribuente che aveva impugnato e fatto annullare una cartella per le tasse automobilistiche.
Secondo la Cassazione è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e in presenza delle quali e o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere appunto indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. di recente Cass. 27186/2020).
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Ctr di Roma ha giustificato la compensazione con la natura del contenzioso e dell'esiguità dell'importo preteso ritenendo che tali motivi fossero sussumibili nelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ma, per il Collegio di legittimità, il riferimento alla natura del contenzioso non è idoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite, così come quello al valore modesto della controversia, atteso che, ed ecco il passaggio chiave della decisione, proprio nel caso in cui l'importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (in tal senso, Cass. nn. 10026/2013, 12893/11, 20017/07).