La sentenza di condanna contro debitore e fideiussore per la restituzione di prestiti soggetti a Iva, ancorché esenti, è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Il conseguimento da parte del creditore di un unico titolo esecutivo giustifica, infatti, l’identità del prelievo fiscale per entrambe le categorie.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 242 del 12 gennaio 2021, ha accolto il ricorso di una banca.