Va annullato l’avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario reggente, in assenza del titolare in ferie, se l’amministrazione finanziaria non produce il provvedimento grazie al quale il sostituto può adottare tutti gli atti, indicando causale, durata e possesso della necessaria qualifica per adottare nel periodo considerato tutti gli atti dell’ufficio.
È quanto emerge dall’ordinanza 1567/21, pubblicata il 26 gennaio, con cui la Cassazione con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Secondol’Ufficio l’accertamento era stato sottoscritto dal soggetto che al momento della sottoscrizione era egli stesso direttore e non suo delegato, in quanto il titolare era in ferie.
Secondo la Cassazione questa ricostruzione è errata in quanto l’accertamento era stato sottoscritto non da un mero delegato di firma ma dal "reggente" ossia di soggetto chiamato, con le attribuzioni D.P.R. n. 266 del 1987, ex art. 20, comma 1, lett. a e b, a "sostituire" il dirigente assente per cause improvvise e in via temporanea, dunque designato a dirigere l'intero Ufficio a fronte della mancanza od impedimento del capo dell'Ufficio, e i cui ruoli sono integralmente sostitutivi delle funzioni del dirigente (cfr. Cass. 28335/2018).
Dunque si configura una condizione vicaria che scatta in automatico con la temporanea assenza del direttore, ma che presuppone pure un provvedimento che disciplina il caso specifico. Non c’è dubbio: è valido l’accertamento sottoscritto dal «reggente» che sostituisce temporaneamente il dirigente assente, ma spetta al fisco dimostrare le condizioni che legittimano il facente funzioni. È il principio di vicinanza della prova a imporre all’amministrazione finanziaria di documentar che ha esercitato in modo corretto il suo potere.
L’amministrazione aveva erroneamente ritenuto che, nonostante la contestazione del contribuente, non fosse necessario comprovare in giudizio la nomina del sostituto del direttore durante le ferie di quest’ultimo, visto che si trattava di un atto interno dell’amministrazione.
A smentire tale tesi c’è un precedente rappresentato da Cass. 28335/2018 che, in una situazione analoga, aveva condiviso la decisione della Ctr, di rigetto dell’eccezione del contribuente, proprio per la presenza della documentazione probatoria tempestivamente prodotta dall’amministrazione.