Per il presupposto impositivo Imu, non basta che la sentenza sul trasferimento di proprietà ex art. 2932 c.c. passi in giudicato, ma è necessario verificare il pagamento del corrispettivo.
Lo stabilisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 8054 del 23 marzo 2021, ha accolto il ricorso di una società, destinataria di alcuni accertamenti Ici in relazione ad alcuni immobili di cui aveva acquisito la proprietà dopo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.
La Ctr Lazio che accoglieva l'appello del Comune riteneva prodotto l'effetto traslativo col passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
Questa tesi è stata ribaltata in Cassazione ove il contribuente ha denunciato violazione di legge in quanto la Ctr aveva erroneamente ritenuto avvenuto il passaggio di proprietà solo con il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva senza tener conto della mancata prova del pagamento del prezzo determinato nella sentenza.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ricorda, tra le altre cose, che ove le parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare abbiano pattuito che il versamento del prezzo dovesse avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'effetto traslativo della sentenza ex articolo 2932 Cc è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (cfr. Cass. 25594/2007 e 1964/2000).
Ciò implica che il passaggio in giudicato della statuizione sul trasferimento di proprietà dell'immobile non determina, di per sé , l'effetto traslativo, quanto soltanto l'irretrattabilità e l'esigibilità dell'obbligo di versamento del prezzo, al quale l'effetto traslativo medesimo resta subordinato (cfr. Cass. 8250/2009).
La Ctr ha ritenuto, in modo errato, dovuta l'imposta sugli immobili dalla data del passaggio in giudicato senza verificare il versamento del prezzo «in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, confermata in appello, posto che soltanto da tale momento la contribuente diviene proprietaria del bene e, per ciò solo, soggetto passivo dell'imposta.
Il collegio, pertanto, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame.