Il contribuente non può chiedere l’agevolazione sulla prima casa e l’applicazione del prezzo valore sulla divisione giudiziale dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione emesso dall’amministrazione finanziaria. L’estensione del beneficio dopo la sentenza della Corte costituzionale riguarda infatti tutti i trasferimenti coattivi ma impone all’interessato di attivarsi prima dell’eventuale attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 8610 del 26 marzo 2021 che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.