Non sconta l’imposta di registro la pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per l’intervenuta transazione tra le parti.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 9400 del 9 aprile 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Col proprio ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell’art. 37 del dpr 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa ritenendo che l’art. 37, ai fini della tassazione, equipari agli atti giudiziari la conciliazione giudiziale, la quale produce sul piano processuale l’effetto tipico della rinuncia al ricorso e contiene accordi patrimoniali tra le parti. In sostanza, il provvedimento del Tribunale, nel prendere atto dell’intervenuta transazione tra le parti, ha inteso emettere un giudicato di natura sostanziale e non processuale che deve essere equiparato ad una sentenza anche se fondato su un atto di conciliazione.
Nel rigettare tale tesi la sezione tributaria ha spiegato che il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi.
Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale, la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico e astratto (cfr. Cass. 5480/2008). Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge a un ruolo tale da sovrapporsi e assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Se, dunque, il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché, per esempio, prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto a un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, sarà quest'ultimo l'atto cui fare riferimento per quel che riguarda i termini e l'ammontare del pagamento (cfr. Cass. 27979/2011).
Nel caso di specie le richieste della difesa non hanno trovato soddisfazione in quanto l’ordinanza emessa dal Tribunale nel dichiarare l’estinzione del giudizio non entrava nel merito dello stesso (come ad esempio le pronunce di incompetenza, inammissibilità), in quanto si limitava a dare «atto della intervenuta transazione, come da foglio separato che si allegava al verbale di causa», risultando, pertanto, inidoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e costituire presupposto del tributo.