Non è soggetto ad Irap l’avvocato che corrisponde ai colleghi dei compensi non indifferenti per supporto e domiciliazioni trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense che non hanno riflessi sull’aspetto organizzativo dell’attività.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 10710 del 22 aprile 2021, ha accolto il ricorso di un avvocato.
Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso sostenendo che i compensi professionali riguardavano collaborazioni esterne occasionali per attività di domiciliazione presso tribunali di altre città specificamente indicati e per attività di codifensori per giudizi di fronte alla Suprema corte.
La Ctr, ribaltando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello delle Entrate.
Ora i gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto spiegando che in tema d'Irap, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività (cfr. Cass. 22695/2016, 26332/2017 e 222/2018).
In altri termini, non è soggetta a Irap se manchi l'autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l'imposizione per il "surplus" di quanto ottenuto in ragione di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all'opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili.
Sul punto si ricorda altresì che secondo la Cassazione non rilevano nemmeno i compensi corrisposti dai medici del SSN a colleghi in caso di sostituzioni (cfr. Cass. 20088/2016: secondo tale pronuncia “In tema d'imposta regionale sulle attività produttive, i compensi corrisposti ai colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, non rilevano ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”).