L’atto di rinuncia adbicativa alla quota di comproprietà dell’immobile sconta l’imposta di registro e non usufruisce dei benefici prima casa. In questo caso, infatti, è riscontrabile un doppio trasferimento perché i contitolari hanno accettato l’eredità e poi lasciato il bene a una sola persona. Inoltre, ove non risulti lo spirito di liberalità, non possono applicarsi nemmeno le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 10666 del 22 aprile 2021 che ha respinto il ricorso di alcuni coeredi.