In presenza di omessa presentazione della dichiarazione, le relative sanzioni:
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza 12409 dell’11 maggio 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Ribaltato, in punto di sanzioni, il verdetto della Ctr, che pure aveva ridimensionato molto i recuperi effettuati con gli avvisi di accertamento e annullato la sanzione per omessa dichiarazione perché la responsabilità andava attribuita unicamente al consulente infedele, condannato per truffa.
Il verdetto sulle sanzioni è stato ribaltato in Cassazione in quanto il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (cfr. Cass. 28290/2020 e 11832/2016).
La Ctr ha accertato come le violazioni che hanno portato all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni riguardavano l’omessa presentazione delle dichiarazioni da parte del consulente incaricato, caso ben diverso dalla fattispecie nella quale l'intermediario trae in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione ideologicamente o materialmente falsa dalla quale si evinca, contro verità, la redazione della dichiarazione e il connesso versamento dei tributi. Il contribuente, in questo caso, male ha fatto a non aver controllato l'operato sul commercialista delegato; la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non va esclusa, non risultando sufficiente per mandarlo esente il dolo del delegato poiché ove egli ne avesse sorvegliato l'operato (quantomeno richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni) l'evento omissivo poteva scoprirsi e il contribuente poteva porvi rimedio.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame.
Confermato dunque l’orientamento sfavorevole ai contribuenti. Sul punto infatti, la Cassazione è ferma nel ritenere che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto.