Nell'ipotesi di ricognizione del debito va applicata l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Così ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza 15910 dell’8 giugno 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva ritenuto che l'atto di riconoscimento del debito doveva ritenersi assoggettabile all'imposta di registro proporzionale dell'1 per cento.