Lo scioglimento per mutuo dissenso di una precedente donazione, concordato dopo l’acquisto di un immobile, non fa perdere al compratore le agevolazioni prima casa. Il contribuente, infatti, non ha reso alcuna dichiarazione mendace perché al momento della compravendita non è proprietario di altri immobili. Spetta semmai all’amministrazione finanziaria dimostrare l’eventuale abuso del diritto.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 17631 del 21 giugno 2021 che ha accolto il ricorso di una contribuente.