È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Va precisato però che l’estratto di ruolo con la fotocopia della relazione di notifica è una prova a tutti gli effetti della consegna della cartella di pagamento.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20769 del 21 luglio 2021, ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione.