Sulla risoluzione del contratto per mutuo dissenso (nel caso di specie una scissione societaria) che comporta la retrocessione della proprietà dell'immobile alla società scissa si applica l'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.
Lo ha ricordato la Cassazione che, con l'ordinanza n. 26212 del 28 settembre 2021, ha rigettato il ricorso di una srl in liquidazione.