L’esimente di cui all’art. 6, comma 3 del d.lgs 472/1997 non si applica per sanzioni derivanti da violazione di obblighi formali, quale l’avvenuta presentazione di dichiarazione munita di visto di conformità apposta da soggetto non abilitato da cui derivi l’indebita compensazione di crediti non spettanti. E ciò nonostante la società abbia denunciato per esercizio abusivo della professione l’intermediario che la assisteva da tanti anni.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 30131 del 26 ottobre 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di irrogazione sanzioni.