La parte soccombente rimasta contumace in appello può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora a causa della nullità della notificazione dell’atto di appello non sia venuto a conoscenza del processo e sia rimasto contumace.
In tema di notifica, in caso di irreperibilità relativa, ai fini della legittimità della notifica dell’atto di appello (ma vale anche per gli atti sostanziali), l’Agenzia delle entrate deve produrre in giudizio anche l’avviso di ricevimento della raccomandata recapitata al contribuente assente.
Lo stabilisce la Cassazione che, con l’ordinanza 30997 del 3 novembre 2011 con cui ha accolto il ricorso del contribuente.